Giunta d'Appello

Articolo 15 Statuto ECEPA

"La giunta d'appello è nominata dal consiglio direttivo e dura in carica tre anni; i relativi componenti possono essere riconfermati nell'incarico senza limiti di mandato. Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha diritto di designare un proprio rappresentante. La giunta di appello è un organo collegiale, composto da non meno di tre esperti indipendenti, estranei alla struttura organizzativa ed ai produttori interessati al sistema di controllo. Con delibera del consiglio direttivo la relativa composizione può essere integrata da esperti specifici. La giunta di appello ha competenza sui ricorsi relativi ai provvedimenti assunti dalla struttura di controllo, siano essi inibenti della attività di autocertificazione, siano di negazione della conformità e comunque prodotti dagli organi competenti nell'ambito delle proprie attività di controllo, verifica, ispezione e certificazione. Il ricorso alla giunta di appello è assicurato da un proprio regolamento approvato dal consiglio direttivo. Le decisioni della giunta di appello sono assunte con la maggioranza dei propri componenti e sono valide con la presenza di due terzi degli stessi. Le decisioni della giunta di appello sono recepite dal consiglio direttivo o dai comitati, senza possibilità di sollevare eccezioni. Il consiglio direttivo delibera di volta in volta nel caso in cui i presentatori di reclami avanzino osservazioni di ricusazione o di incompatibilità nei confronti della giunta di appello. Il consiglio direttivo delibera altresì il compenso dei componenti della giunta di appello, cui sono riconosciute e rimborsate anche le spese sostenute in ragione del proprio ufficio."

I componenti: prof. Enrico Ciciotti; prof. Giovanni Negri; prof. Romeo Astorri.

Regolamento sul funzionamento della Giunta D'Appello