Comitato di Certificazione
Articolo 14 Statuto ECEPA
“I Comitati di Certificazione supervisionano l'attività di certificazione dell'Ente. Operano per specifici schemi di certificazione (es. certificazione di prodotto, ecc.) e sono costituiti da un numero massimo di 9 componenti, Presidente e Vice Presidente compresi. I Comitati di Certificazione durano in carica quanto il Consiglio direttivo. I componenti di ogni Comitato sono scelti tra gli appartenenti alle seguenti categorie: Enti rappresentativi di Produttori, Trasformatori, Utilizzatori e Consumatori; Istituti Scientifici e Universitari; Enti di controllo e sorveglianza; altri Enti culturali che operano nelle discipline proprie dei Comitati di certificazione.
Partecipa alle riunioni dei Comitati di Certificazione il Direttore della Qualità, senza diritto di voto. Le riunioni di Comitato sono validamente costituite con la presenza delle parti interessate. Compete a ciascun Comitato:
- ratificare la documentazione che l'Ente di Certificazione utilizza per l'attività di certificazione ed in particolare approvare il programma e le procedure dei controlli e delle verifiche di conformità ai disciplinari, delle formalità per la certificazione e di tutte le conseguenti procedure operative di competenza dell'Istituto;
- ratificare la conformità dell’operato dell'Ente di Certificazione nell'attività di competenza. Nell'espletamento di quest'ultima funzione il Comitato può formulare delle raccomandazioni finalizzate al miglioramento dell'operatività dell'Ente;
- ratificare le nomine degli esperti delle Commissioni Tecniche effettuate dal Direttore della Qualità ai sensi dell'art. 16.
Le deliberazioni devono constare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Quest'ultimo è nominato dal Comitato, su proposta del Presidente.”